A Milano in via Mangili i cani non possono passare!!!

via mangili Siamo a Milano in via Mangili, o meglio via Privata Cesare Mangili, per farla breve dove sorge quell’imponente casona che ha preso il nome de La Ca’ Brutta
Rubo da Wikipidia la descrizione dell’edificio – Edificio assai particolare che manifesta l’interesse dell’architetto per il modernismo e il suo stretto legame con i pittori metafisici, è costituito da due corpi, spezzati da una via privata (Via Mangili appunto) che aumenta gli affacci interni e interlaccia il massiccio edificio al contesto urbano.
Via Mangili e’ proprio quel troncone di strada che vedete in foto qui a fianco, che finisce per essere un cortile Parcheggio in pratica!
Temo che per qualche motivo all’Amministratore dello stabile non siano simpatici i cani, tanto da portarlo a fissare un Ridicolo quanto Abusivo e privo di ogni valore, Cartellino sulla Catena che delimita l’accesso da via Turati a via Mangili.
Prima di poter permettersi di mettere un cartello come questo vanno prese in considerazione alcune cose:

– Per Legge (n.220/2012), dal 18 giugno 2013, nei regolamenti di condominio non possono essere inserite, né ritenute più valide, disposizioni volte a limitare la libertà di vivere con un animale familiare. Infatti l’articolo 16 della Legge 220/12 (GU n.293 del 17 dicembre 2012), integra l’articolo 1138 del Codice Civile con la disposizione: “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”.
La nuova legge di fatto autorizza l’uso delle parti condominiali comuni. Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635 c.p. “danneggiamento”, art. 639 c.p. “deturpamento o imbrattamento di cose altrui”). E’ quindi importante educare l’animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei rapporti con i condomini le regole della civile convivenza.
– A livello normativo statale non esiste alcun divieto di far entrare i cani nei pubblici esercizi, salvo quelli in cui si producono alimenti, con l’obbligo di condurli con guinzaglio e museruola, ai sensi dell’art.83, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante “Regolamento di Polizia veterinaria”.
Ai sensi di tale normativa gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico, salvo che non venga segnalato il divieto con apposito cartello a cui deve corrispondere un apposito certificato amministrativo rilasciato dal comune.

Quindi e’ stato cosi’ deliberato; Il Cartello resta li’, a monito di quanto sia inutile e sterile… e chissa’ magari un giorno, all’Amministratore viene in mente di chiamare i Vigili Urbani per segnalare che c’e’ un cane che passa da li’, per scoprire che il Cartello e’ un abuso!
(Davide Cavalieri)

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