Certo se poi fosse piu’ facile godersi un po’ di relax non sarebbe una cattiva idea…
Andiamo in Abruzzo quindi e cerchiamo di passare qualche giorno in massima serenita’ in compagnia del nostro cane!
E qui invece si rischia di litigare con qualcuno se pensate di fare anche solo la consueta passeggiata sul bagna asciuga con il vostro cane, in qualunque orario!!! Certo, perche’ pare che a fianco a NUOVISSIME Norme per l’Accesso dei cani in Spiaggia ne siano state fatte altre come da documento “scannerizzato” accluso e qui si va’ un po’ a rischio di conflitto!
Fermo restando che la prima regola recita “E’ VIETATO DURANTE TUTTO L’ANNO SE NON DIVERSAMENTE STABILITO (e da chi??) CONDURRE ANIMALI IN SPIAGGIA, ECCEZIONE FATTA PER I CANI GUIDA…bla bla
Insomma per farla breve, se volete andare in spiaggia con il vostro cane, dovete pagarVi l’accesso in uno degli Stabilimenti Balneari Abruzzesi a cui e’ stato dato il permesso di accesso ai cani!
Ma anche qui…e non me lo sto inventando, secondo quanto recitano le NORME PER L’ACCESSO ALLE SPIAGGE PER GLI ANIMALI DA AFFEZIONE “il titolare di ogni concessione demaniale potra’ consentire l’accesso, nell’ambito del proprio stabilimento balneare, di animali d’affezione di PICCOLA TAGLIA in regola con le Vaccinazioni igenico-sanitarie previste, SOTTO UNO O PIU OMBRELLONI POSTI IN ZONA RETROSTANTE OVVERO IN POSIZIONE TALE DA NON ARRECARE DISTURBO O DISAGIO A GLI ALTRI UTENTI” ed ora arriva il bello “Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato e dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio sotto l’ombrellone”
E si lamentano gli amici di Savona!!!!! Qui siamo a regole da Sacra Inquisizione!!!!!!!
Ma quindi se uno e’ povero e non puo pagare il posto in spiaggia non puo’ andare al mare con il proprio cane ed ancora una domanda finale, ma che fine ha fatto quindi tutta questa pappardella… Perche’ qui c’e qualcosa che non va’, quanto segue e’ in netto contrario con il documento scannerizzato che trovate qua a fianco!!!!! Senza dimenticare che in NESSUN CASO e’ possibile far fare il bagno al proprio cane, o animale d’affezione che dir si voglia…(Davide Cavalieri)
E’ stata approvata ieri in Consiglio regionale la legge per l’accesso alle spiagge degli animali di affezione, promossa da Riccardo Chiavaroli di Forza Italia (primo firmatario) e sottoscritta da Acerbo, Argirò, Costantini, Di Bastiano, Giuliante, Nasuti, Paolini, Prospero, Sclocco e Verì.
NORME PER L’ACCESSO ALLE SPIAGGE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
Art. 1
(Finalità ed oggetto)
1. La Regione garantisce l’accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola.
2. I Comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l’accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso secondo le norme della presente legge.
3. Per le necessità di cui al comma 2 i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al Comune le misure limitative all’accesso degli animali alle spiagge.
Art. 2
(Accesso alle spiagge)
1. L’accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1 dell’articolo 1 è subordinato al rispetto delle normative igienico- sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.
2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.
3. E’ vietato l’accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.
4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.
5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
6. E’ comunque consentito l’accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.
Art. 3
(Sorveglianza e norme igieniche)
1. Fatta salva la responsabilità di cui all’articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell’animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
2. Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.
3. Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.
4. E’ interdetto agli animali l’accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli. Al fine di garantire l’igiene dell’animale e la sua protezione dal caldo dovranno essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.
Art. 4
(Cartelli e spazi dedicati)
1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l’accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.
2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l’abbeveraggio ed il gioco degli animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.
Art. 5
(Cani da salvataggio)
1. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l’impiego di unità cinofile lungo le coste.
Art. 6
(Elenco delle aree di accoglienza)
1. Per pubblicizzare le aree che accolgono cani e gatti con l’indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo una apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare attraverso le notizie in merito fornite dai concessionari e dove possibile attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.
Art. 7
(Convenzioni)
1.La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo