BANG!!! 2 Settembre da oggi si caccia “legalmente”

divieto di cacciaNonstante il numero dei cacciatori sia in netto calo, e l’eta’ media degli stessi continui a salire, in Italia La Caccia e’ legale!!!
Ogni anno per un motivo o per l’altro riapre la Stagione Venatoria, ed anche in questo caso per motivi “di emergenza Nazionale” le deroghe si sprecano!
Questa volta non sto a dilungarmi su quante volte costa ad ogni conribuente “la Caccia in Deroga” perche’ forse non finirei mai…
Ma volevo ancora dilungarmi non solo sulla cruenza dell’atto di uccidere degli animali per Sport!!! Dopo anni che sono infastidito da questo modo di dire, sono arrivato alla conclusione che i Cacciatori hanno ragione, la Caccia e’ uno Sport!!! Infatti bisogna avere un regolare tesserino che va’ rinnovato ogni anno (pagando) e bisogna essere muniti di tutta una attrezzatura (che si paga) adatta allo scopo.
Come in ogni Sport c’e’ chi ama farlo da solo… e chi invece partecipa a delle vere e proprie Battute di Caccia (anche queste si pagano).
Nello scindere le due attivita’ non so’ davvero quale si possa rivelare la piu pericolosa.
Il Cacciatore solitario che si aventura per luoghi sconosciuti e nel tentativo di sparare a qualche sparuto uccellino, raggiunge una donna incinta che pedala felice e beata sulla ciclabile (7 ottobre 2014) oppure che in una battuta di caccia per errore i partecipanti si sparano fra loro, oppure sparano contro qualsiasi cosa, perfino contro le abitazioni facendosi forti di essere in tanti e della loro Licenza!
Bello Sport, davvero… Uno sport che consente di mettere a repentaglio la conservazione della nostra Fauna, e della salute dei nostri figli, o di noi stessi!
Invito tutti a segnalare tempestivamente ogni abuso da parte dei Cacciatori qual’ora vi capitasse di subire qualunque genere di violazione, che riguardi la vostra proprieta privata o la limitazione della vostra sicurezza e dei vostri figli!

cartello_divieto_di_cacciaVi ricordo a tal proposito le Regole che andrebbero seguiti da parte dei signori armati:

Distanze dalle case – La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. E’ vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.
Distanze da strade e ferrovie – La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. E’ vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.
Distanze da mezzi agricoli – La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione.
Distanze da animali domestici – La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.
Mezzi vietati di caccia – Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbie trappola.
Giorni vietati. Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.
Violazione di domicilio – L’articolo 614 del codice penale “Violazione di domicilio” punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili.
Disturbo delle persone – L’articolo 659 del codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.
Spari nei pressi delle abitazioni – L’art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.

Ma, a chi dovete denunciare le violazioni suddette?:

La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a:
Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e di quelle venatorie.
Ogni cittadino può denunciare gli illeciti penali ed amministrativi a ciascuno dei corpi sopra elencati.

Mi preme sottolineare che l’art. 361 del codice penale “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” punisce il pubblico ufficiale, come il carabiniere, la guardia provinciale, il forestale, il finanziere, la guardia venatoria, il vigile urbano, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, come ad esempio i reati sulla caccia denunciati a loro dai cittadini.
In caso di segnalazione dovete pretendere che le suddette autorità intervengano, ricevano la denuncia e denuncino alla Magistratura i reati commessi dai cacciatori. (Davide Cavalieri)

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